Al fine di garantire l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza della propria azione amministrativa, assicura l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti della Costituzione. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei a garantire la più ampia informazione dei cittadini. Realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
In conformità ai principi fondamentali della
Costituzione, che riconosce i diritti delle persone umane, ripudia la guerra
quale mezzo per risolvere le controversie internazionali e promuove la
cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale. A
tal fine promuove la cultura della pace facendosi carico e partecipando
direttamente alle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggior
radicamento nella società. Favorisce inoltre tutte le istituzioni culturali e
scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di
pace e cooperazione internazionale.
Promuove nel proprio territorio il rispetto fra le persone, le culture,
le etnie considerando le diversità e le differenze una risorsa del paese. Allo
stesso tempo promuove la cultura del confronto e della collaborazione. Condanna
e combatte qualsiasi manifestazione di violenza e opera per rimuovere le
condizioni che nella quotidianità possono indurre le persone e soprattutto i
giovani a manifestare comportamenti devianti e violenti.
Favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco
sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di
associazionismo e di collaborazione, consapevole che in qualsiasi campo esse
vadano a operare, contribuiscono al benessere individuale e sociale.
Riconoscendo la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio
nonché nucleo costituito liberamente sulla base di legami affettivi e di
reciproca solidarietà finalizzato alla stabile convivenza, si impegna a
realizzare una politica tesa a sostenere anche economicamente la formazione. Il
Sindaco e il Consiglio Comunale sono i principali garanti dei diritti dei
bambini e delle bambine sanciti dalla Dichiarazione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia e si impegnano mettendo in atto conseguenti concrete iniziative
atte a realizzare tali attività, cooperando con tutti gli organismi che si
adoperano a tal fine.
Promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell’emarginazione
sociale ed economica di concerto con altri enti ed istituzioni. Si adopera a
che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in
iniziative ricreative sociali e culturali. Si adopera inoltre per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Considera gli anziani come un prezioso patrimonio di sapienza, di
conoscenza e di esperienze, tale patrimonio costituisce una risorsa per il
miglioramento della qualità della vita e per lo sviluppo. Promuove la
partecipazione diretta dell’anziano alle varie forme della vita collettiva ed
associativa. Si prefigge di mantenere ed estendere l’assistenza morale e
materiale agli anziani.
Valorizza il patrimonio culturale del paese in tutte le sue forme,
opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
monumentale e naturalistico per garantire alla cittadinanza il diritto alla
fruizione di tale patrimonio. Promuove la ricerca storica delle radici del
paese e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica
locale. Riconosce e valorizza l’uso della lingua friulana come portato
storico della comunità locale. Sostiene le nuove forme di espressione culturale
di comunicazione e di creatività, soprattutto dei giovani.
Attua tutte le azioni possibili per far sì che il diritto allo studio
ed alla conoscenza possano affermarsi, rimovendo gli ostacoli che impediscono
il raggiungimento di tale obiettivo. Sostiene le attività e le iniziative di
qualificazione e di rinnovamento della scuola locale in direzione
dell’integrazione con la società, attivando iniziative in collaborazione con le
scuole per arricchire il più possibile la formazione dei ragazzi.
Persegue la realizzazione delle condizioni di pari opportunità tra
uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale. Negli organi
comunali e collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituti partecipati, è
promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
Riconosce e
valorizza l’ambiente, il territorio e il paesaggio come beni e risorse
universali da salvaguardare sia nelle loro componenti naturalistiche sia
storiche e culturali. Assume la compatibilità con l’ambiente come punto
centrale di qualsiasi programma di sviluppo economico, urbanistico e sociale
del paese. A tal fine assume e sostiene interventi e progetti di recupero
ambientale, naturale e di riqualificazione urbanistica. Allo stesso tempo si
adopera per far sì che l’ambiente diventi una responsabilità collettiva.
Nell’ambito
delle proprie attribuzioni, concorre a rendere effettivo il diritto alla
salute. Si impegna, in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché
attraverso una corretta informazione si possa ridurre il rischio sanitario a
partire dalla vita quotidiana. Riconosce l’efficace azione educativa,
formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne
favorisce la diffusione e la pratica. Promuove le iniziative più opportune per
contribuire alla sconfitta della droga, dell’alcoolismo, adoperandosi per il
recupero di tossicodipendenti e alcolisti.
Considera il lavoro un diritto fondamentale che rappresenta l’elemento
costitutivo di una civiltà democratica. Si adopera affinché i diritti dei
lavoratori siano garantiti all’interno delle aziende operanti sul territorio, garantendo
le migliori condizioni di lavoro e la tutela della salute. Promuove lo sviluppo
economico e sociale del paese con l’obiettivo della più ampia occupazione.
Ritiene che ci siano dei limiti invalicabili affinché la
sperimentazione genetica non si spinga oltre le concezioni etiche e morali cui
una società deve attenersi. Pertanto si impegna a sostenere l’incremento e la
diffusione di produzioni biologiche ed a sostenere un modello di agricoltura
fondato sul rispetto dell’ambiente e sulla valorizzazione dei prodotti locali.
Ritiene che lo Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le norme di legge, debba essere divulgato nell’ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, compreso quello dell’illustrazione orale. Si impegna a consegnare gratuitamente ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria copia dello Statuto per mezzo delle autorità scolastiche, con le quali collaborerà per ogni utile ed efficace illustrazione dello stesso.
I N D I C E G E N E R A L E
PREMESSA - Valori ispiratori dell’azione comunale pag. A-B-C
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
CARATTERISTICHE
COSTITUTIVE
Articolo 1 - Autonomia
del Comune pag.
1
Articolo 2 - Uso
della lingua friulana pag.
1
Articolo 3 - Territorio
e popolazione pag.
1
Articolo 4 - Sede, stemma e gonfalone pag. 2
Articolo 5 - Albo pretorio pag. 2
TITOLO II
ATTIVITA’ GENERALI
CAPO I
FINALITA’
Articolo 6 - Attività del Comune pag. 3
Articolo 7 - Funzioni e rappresentanza della comunità pag. 4
Articolo 8 - Sviluppo sociale, culturale ed economico pag. 4
Articolo 9 - Servizi pubblici pag. 5
Articolo 10 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni pag. 5
TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
ORGANI DEL COMUNE
Articolo 11 – Organi del Comune pag. 7
CAPO II
IL CONSIGLIO
COMUNALE
Articolo 12 – Costituzione pag. 7
Articolo 13 - Il funzionamento pag. 8
Articolo 15 - Consigliere Anziano pag. 9
Articolo 16 - Regolamento interno di funzionamento pag. 9
Articolo 17 – Competenze pag. 9
CAPO III
Articolo 19 – Composizione pag. 9
Articolo 20 – Nomina pag. 10
Articolo 21 – Convocazione e funzionamento pag. 10
Articolo 22 – Competenze pag. 10
CAPO IV
IL SINDACO
Articolo 23 – Il Sindaco pag. 11
Articolo 24 – Mozione di sfiducia pag. 11
Articolo 25 – Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza, sospensione
o decesso del
Sindaco pag.
11
Articolo 26 – Revoca Assessori pag. 11
Articolo 27 - Competenze del Sindaco pag. 12
Articolo 28 – Linee programmatiche di mandato pag. 12
Articolo 29 – Competenze quale organo di amministrazione pag. 12
Articolo 30 - Competenze quale organo di vigilanza pag. 13
Articolo 31 – Competenze amministrative pag. 13
Articolo 32 – Competenze per i servizi statali pag. 14
Articolo 33 – Competenze come Autorità locale pag. 14
CAPO V
IL VICE SINDACO
Articolo 34 – Il Vice Sindaco pag. 14
CAPO VI
ASSESSORI
Articolo 35 - L’Assessore anziano pag. 14
Articolo 36 – Incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di
Sindaco
e Assessore e Consigliere Comunale pag.
14
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
IL GOVERNO DEI
GIOVANI
Articolo 37 – Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei
Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani pag. 15
Articolo
38 – Il
Consiglio Comunale dei Giovani pag.
15
Articolo 39 - Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani pag. 15
Articolo
40 - Il
Sindaco dei Giovani pag.
16
Articolo 41 – Competenze del Sindaco dei Giovani pag. 16
Articolo
42 –
Articolo
43 – Competenze
della Giunta Comunale dei Giovani pag.
17
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
Articolo 44 – Partecipazione popolare pag. 18
Articolo 46 – Consulta di Frazione pag. 19
Articolo 47 – Istanze, petizioni e proposte pag. 19
Articolo 48 – Diritto di accesso pag. 19
Articolo 49 – Diritto di informazione pag. 19
Articolo 50 - Partecipazione al procedimento
amministrativo pag.
19
Articolo 51 – Referendum consultivo pag. 20
Articolo
52 – Il
Difensore Civico pag.
20
TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
Articolo 53 – Principi e criteri direttivi pag. 21
Articolo 54 – Organizzazione dei servizi, uffici e del personale pag. 21
Articolo 55 – Segretario Comunale pag. 22
Articolo
56 – Funzioni
gestionali pag.
22
Articolo 57 – Collaborazioni esterne pag. 22
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO
CAPO I
AUTONOMIA
FINANZIARIA
Articolo 58 – Finanza locale pag. 24
CAPO II
CONTABILITA’
Articolo 59 – Contabilità e bilancio pag. 24
Articolo 60 – Ordinamento contabile e disciplina dei contratti pag. 25
Articolo 61 – Revisione economico-finanziaria pag. 25
Articolo 62 – Potestà impositiva pag. 25
TITOLO VII
NORME FINALI
CAPO I
NORME TRANSITORIE
E FINALI
Articolo 63 – Regolamenti comunali pag. 27
Articolo 64 - Modifiche allo Statuto pag. 27
Articolo 65 – Abrogazione di norme contrastanti pag. 27
Articolo 66 – Entrata in vigore pag. 27
CAPO I
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE
Art. 1 - Autonomia del Comune
Il Comune di
Fiumicello agisce nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione,
rispettando le leggi dello Stato e della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia.
Il Comune di Fiumicello è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Aderisce ad associazioni di Comuni in campo provinciale, regionale, nazionale ed europeo.
Il Comune di Fiumicello è Ente dotato di autonomia
statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè autonomia
impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Il Comune di Fiumicello è Ente autonomo ed esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2 - Uso della lingua
friulana
Il
Comune riconosce e valorizza l’uso della lingua friulana come portato storico
della comunità locale. Ne accoglie l’uso accanto alla forma in lingua italiana,
nella toponomastica, nei rapporti dell’Amministrazione con i cittadini e nelle
altre forme stabilite dalle Leggi Regionali e Nazionali.
Il
Comune promuove gli strumenti di tutela e diffusione della cultura, della
lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e
degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana, con
specifico riguardo alle forme di collaborazione con
Art. 3 - Territorio e popolazione
SAN VALENTINO – capoluogo
PAPARIANO
SAN LORENZO
SANT’ANTONIO
La denominazione e
la circoscrizione territoriale del Comune possono essere modificate con legge
della Regione, ai sensi degli artt. 117 e 133 della Costituzione.
La popolazione del Comune di Fiumicello è quella residente nelle località di San Valentino, Papariano, San Lorenzo, Sant’Antonio e nel relativo territorio di pertinenza.
Il Comune si riserva la facoltà di estendere i propri interventi verso quei cittadini che, per qualsiasi motivo ed in speciale modo per motivi di lavoro, si trovino temporaneamente fuori dei limiti della circoscrizione Comunale o all’estero, sia con provvedimenti diretti a tutelarne gli interessi sul territorio Comunale, che attraverso provvedimenti assistenziali.
Art. 4 - Sede, stemma e
gonfalone
Il
Comune ha sede nel capoluogo, in via Gramsci n.8.
Presso
il Palazzo Municipale si riuniscono
Il Comune si fregia
di proprio stemma e gonfalone.
L’uso
e la riproduzione dello stemma del Comune sono consentiti esclusivamente previa
autorizzazione del Sindaco.
Art. 5 - Albo pretorio
Nel
Palazzo Municipale è individuato uno spazio da destinare ad Albo Pretorio, per
la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto
Comunale, dei Regolamenti.
La
pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità, la facilità di
lettura.
L’affissione
degli atti ed avvisi viene fatta a cura del Responsabile del Procedimento.
TITOLO
II
ATTIVITA’ GENERALI
CAPO I
FINALITA’
Art. 6 - Attività del Comune
Il Comune di
Fiumicello è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo, salvaguarda la sua storia, le tradizioni
culturali e religiose, il patrimonio umano, artistico e ambientale, i gruppi e
le istituzioni educative e politiche che animano la vita comunitaria e che la
caratterizzano in un clima di pluralismo e di rispetto reciproco.
La comunità locale
realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l’esercizio
dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
Ai sensi dell'art.
114 della Costituzione, il Comune è soggetto istituzionalmente equiordinato
agli altri in cui si riparte
Il rapporto fra il
Comune,
Il Comune ha potestà
normative che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
Il Comune ha
autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza
pubblica, consistenti nell'attribuzione di risorse certe, proprie e trasferite.
Il Comune realizza i
valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini
esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti
pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa
alla politica; riconosce attraverso la toponomastica personalità, uomini e
donne che hanno lasciato un positivo messaggio nella comunità locale.
Il Comune promuove,
favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo
sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
Il Comune collabora
con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e
difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento.
Il Comune promuove,
in collaborazione con Enti di ricerca ed istituzioni culturali locali,
regionali, nazionali e internazionali, il mantenimento e lo sviluppo (anche con
risorse proprie) del patrimonio culturale, linguistico, storico e artistico.
Il Comune garantisce
la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.
Il
Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni:
sostiene e promuove lo sviluppo dell'agricoltura nelle sue forme tradizionali ed innovative, nel rispetto dell'ambiente;
coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario per assicurare la qualificazione professionale e l’occupazione giovanile;
favorisce la promozione del turismo in tutte le sue forme, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato;
incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.
Il Comune attua un
organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli
insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali,
artigianali e commerciali.
Nell'ambito
dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale si
impegna a superare le discriminazioni:
tra i sessi, determinando specifiche azioni positive, intese come misure a beneficio delle sole donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità, promuovendo inoltre, tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di uguaglianza e di parità sociale;
nei confronti dei portatori di handicap;
nei confronti degli anziani ed emarginati;
nei confronti dei lavoratori immigrati.
Il
Comune si impegna inoltre a promuovere una autentica cultura di pace e di
solidarietà internazionale, valorizzandola con opportune iniziative educative
nella scuola, nei gruppi, nelle associazioni e con la comunità.
Art. 7 - Funzioni e
rappresentanza della comunità
Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono
individuate dalla Legge per settori organici.
Esse
attengono:
il Comune rappresenta la comunità e provvede alla cura e alla crescita sociale, civile, culturale e democratica della comunità operante nel territorio Comunale;
il Comune provvede alla cura e allo sviluppo del
territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che
su di esso si svolgono;
il Comune emana direttive e fornisce indicazioni per l'espletamento delle funzioni amministrative che fanno riferimento alla popolazione ed al territorio Comunale, precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue
competenze, il diritto alla salute e attua idonei strumenti per renderlo
effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della
sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della famiglia,
della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace
servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai
minori, agli inabili e invalidi.
Art. 8 - Sviluppo sociale,
culturale ed economico
Il Comune promuove
in forme idonee la collaborazione con i Comuni contermini, con
Il Comune impronta
la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando
la più ampia partecipazione singola e associata, favorendo forme di
cooperazione con soggetti pubblici e privati.
Il Comune promuove
idonee iniziative di collaborazione con altri Comuni sui temi di interesse
sovracomunale al fine di una più efficace programmazione per la gestione e lo
sviluppo del territorio.
Il Comune coopera
con gli altri Enti Locali (Comuni, Provincie e Regioni).
Il Comune partecipa
e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei
programmi dello Stato, della Regione e Provincia, provvedendo per quanto di
competenza, alla loro attuazione.
Il Comune persegue
le finalità e i principi della carta europea dell'autonomia locale adottata dal
Consiglio dei Comuni d'Europa (e dal Consiglio d'Europa), con la quale la
valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del
processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i
processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europa, anche
tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri Enti
Territoriali nei modi stabiliti da apposito regolamento comunale.
Il
Comune si conforma ai criteri e alle procedure, stabilite con legge regionale,
nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione
socio-economica e della pianificazione territoriale.
Il
Comune adotta il metodo della programmazione e cooperazione per la
realizzazione delle proprie finalità concorrendo, in modo autonomo, alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della
Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di competenza alla loro
specificazione ed attuazione.
Al fine di
concorrere alla determinazione degli obiettivi e dei piani e programmi dello
Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo,
l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e
politiche operanti nel territorio.
Art. 9 - Servizi pubblici
I servizi pubblici
locali hanno una diversa configurazione a seconda che trattasi di servizi
pubblici di rilevanza economica o privi di rilevanza economica.
L’erogazione dei
servizi pubblci di rilevanza economica dovrà avvenire in conformità all’art.113
del D.Lsg. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni.
Il
servizi pubblici privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento
diretto a:
istituzioni;
aziende speciali, anche consortili;
società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti Pubblici che la controllano;
in economia;
affidamento diretto (solo per servizi culturali e del tempo libero) ad associazioni e fondazioni partecipate e/o costituite dall’Ente;
per mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.
Art. 10 - Gestione associata
dei servizi e delle funzioni
Il Comune sviluppa
rapporti con gli Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative
più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai
servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.
Il Comune promuove
la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche
individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la
gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi
speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite
convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
Le convenzioni - di
cui all’art. 42 lettera c) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali - contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono
approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Comune per la
realizzazione di opere di interventi di interesse pubblico, nonchè per
l’attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa
realizzazione l’azione integrata e coordinata dell’attività della Regione,
degli Enti Locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
di altri soggetti pubblici o privati, promuove e conclude accordi di programma
in conformità dell’art. 19 della L.R. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
T I T O L O
III
CAPO I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 11 - Organi del Comune
Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono:
il Consiglio Comunale;
il Sindaco,
le cui competenze sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 12 - Costituzione
Il Consiglio
Comunale è organo elettivo del Comune.
L'elezione
del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri comunali
e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
I Consiglieri
entrano in carica all'atto della proclamazione, e, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione; tale diritto
è condizionato dall'accertamento dell'insussistenza delle cause di
ineleggibilità e incompatibilità in conformità alle leggi vigenti.
Il Consiglio
Comunale rimane in carica fino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizioni dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
Le dimissioni dalla
carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere
immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di
presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari.
In caso di
sospensione di un consigliere ai sensi dell’art. 59 del T.U., il Consiglio
nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione,
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio
delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine dopo la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, il seggio è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo
eletto; quest'ultima procedura è valida anche per surrogare il consigliere che
durante il quinquennio abbia lasciato il seggio per qualsiasi causa.
I consiglieri che non intervengono in adunanza per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 13 - Il funzionamento
Il
Consiglio Comunale si riunisce almeno due volte l'anno:
per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione;
per l'approvazione del conto consuntivo.
Quando il Consiglio
è convocato per discutere su detti oggetti, gli avvisi di convocazione devono
pervenire almeno cinque giorni prima della data della seduta.
Il Consiglio si
riunisce poi in qualsiasi periodo dell'anno, su determinazione del Sindaco o
per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
La riunione del
Consiglio Comunale per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al
Comune deve accadere entro venti giorni dalla presentazione di richiesta.
Nei casi di convocazione
del Consiglio Comunale previsti nel precedente terzo comma, gli avvisi di
convocazione devono pervenire almeno tre giorni prima della data della seduta;
in caso di seduta urgente è sufficiente che l'avviso sia fatto almeno
ventiquattro ore prima.
Il Sindaco convoca i
consiglieri con avviso scritto da consegnare al recapito indicato. La consegna
deve risultare da dichiarazione di ricevuta e può essere eseguita con qualsiasi
mezzo idoneo.
Le votazioni sono
palesi; eccezionalmente, solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti
sulla qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio
Comunale può decidere di non ammettere il pubblico e procedere con votazione
segreta.
Il Consiglio
Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno sei consiglieri
salvo sia richiesta per legge o per Statuto una maggioranza speciale.
Le deliberazioni
sono valide se adottate a maggioranza assoluta dai votanti, salvo i casi in cui
sia richiesta una maggioranza qualificata.
I consiglieri possono
volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno.
Debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto
grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste
una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto
grado. Gli astenuti non si computano tra i votanti.
Le sedute del
Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza
mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento comunale.
Qualora siano
iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza
politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato, relativamente alla
discussione su tali materie, in seduta aperta, alla quale possono prendere
parte i cittadini con diritto di parola.
Art.
14 – Commissioni Consiliari
Il Consiglio
Comunale, al fine di agevolare i lavori consiliari, può istituire delle
commissioni permanenti, temporanee e speciali.
La deliberazione di
istituzione disciplina la materia, gli scopi, la durata, la composizione,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
Art.
15 - Consigliere anziano
Consigliere anziano è il consigliere che ha conseguito nelle elezioni la cifra elettorale più alta (voti di lista più voti di preferenza).
Art. 16 - Regolamento interno
di funzionamento
Il
funzionamento del Consiglio Comunale, l’attività dei Consiglieri Comunali,
delle Commissioni Consiliari, per le fattispecie non regolate dalla legge, sono
disciplinati da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione provvederà
l’organo competente.
Art. 17 - Competenze
Il Consiglio
Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico del Comune ed è dotato
di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio Comunale ha competenza per l'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.
Art. 18 – Diritti e doveri di
informazione dei Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune, nonché dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.
Le informazioni e le notizie di cui al precedente comma 1 sono acquisite da parte dei Consiglieri Comunali anche mediante la consultazione di atti e documenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul diritto di accesso e sul funzionamento del Consiglio Comunale, tali da non pregiudicare la normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.
Le modalità e le forme di esercizio di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
CAPO III
Art. 19 - Composizione
Possono
essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in
numero non superiore alla metà degli Assessori da cui
Art. 20 - Nomina
Il Vice Sindaco e
gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.
Il Consiglio
Comunale procede all'accertamento delle condizioni di candidabilità,
eleggibilità e di compatibilità degli Assessori consiliari ed extraconsiliari.
Gli Assessori
extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di
estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle
commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola ma senza diritto di
voto.
Art. 21 - Convocazione e
funzionamento
Le
sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.
Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del
Sindaco:
responsabili dei servizi;
consiglieri comunali;
esperti e consulenti esterni.
Art. 22 - Competenze
Nei
confronti del Consiglio,
E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e la contrazione di mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio.
In
caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del Consiglio
Comunale,
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 23 - Il Sindaco
Il Sindaco è organo
elettivo del Comune.
Il Sindaco viene
eletto dai cittadini direttamente a suffragio universale, contestualmente
all'elezione del Consiglio Comunale con le modalità previste dal Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dalle leggi regionali, e dura
in carica cinque anni.
La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Chi ricopre la carica di Sindaco per due mandati consecutivi, non è, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile a tale carica.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
Art. 24 - Mozione di sfiducia
Il voto del
Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non
comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art.
25 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
Sindaco
In caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco,
Il Consiglio e
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
Art. 26 - Revoca Assessori
L'Assessore
può essere revocato dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio
Comunale.
Art. 27 - Competenze del
Sindaco
Il Sindaco è organo
responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede
Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni comprese quelle di ufficiale di governo.
Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
Il Sindaco è legale
rappresentante del Comune, anche in giudizio. Sovraintende al funzionamento
degli uffici e dei servizi, esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi
statali e regionali, dallo Statuto, dai Regolamenti, e sovraintende altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
Comune.
Art. 28 - Linee programmatiche
di mandato
Entro il termine di
150 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate, da parte del Sindaco, sentita
Ciascun consigliere
Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal
regolamento.
Con scadenza almeno annuale il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee.
E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Al termine del
mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle
linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale.
Art. 29 - Competenze quale
organo di amministrazione
Il Sindaco esercita
le funzioni attribuitagli dalla leggi statali, regionali, dal presente Statuto
e dai regolamenti.
In
particolare il Sindaco:
esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune;
provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli altri
componenti
provvede alla revoca dei componenti
provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, comunicandone al Consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva;
propone al Consiglio Comunale, entro cinque mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
convoca e presiede
provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;
indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
impartisce direttive al Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni;
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al Consiglio;
adotta i provvedimenti disciplinari per il personale in conformità alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato;
promuove ed approva, dandone informazione al Consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalle leggi vigenti;
nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
conferisce al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata una convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.
Art. 30 - Competenze quale
organo di vigilanza
Al
Sindaco quale organo di vigilanza:
promuove tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche
amministrative sull'intera attività del Comune;
compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso tutti
gli uffici.
Art. 31 - Competenze
amministrative
Al Sindaco competono le seguenti attribuzioni amministrative:
stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
dispone la convocazione della Giunta Comunale per l'esame delle proposte ascritte da ciascun Assessore;
ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco;
delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori;
riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
Art. 32 - Competenze per i
servizi statali
Il
Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo:
provvede ad assumere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli
attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.S.;
sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 54 co.1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
sovrintende, informando il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, ed assume le iniziative conseguenti.
Art. 33 - Competenze come
Autorità locale
Il
Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica.
CAPO V
IL VICE SINDACO
Art. 34 - Il Vice Sindaco
E' Vice Sindaco
l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le
funzioni ad esso spettanti.
Non può essere nominato Vice Sindaco un Assessore di estrazione extraconsigliare.
Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
CAPO VI
ASSESSORI
Art. 35 - L’Assessore anziano
E' Assessore anziano
l'Assessore presente più anziano di età, escluso il Vice Sindaco.
L'Assessore anziano, in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco sia del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
Art. 36 -
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e
Assessore e
Consigliere
Comunale
Le cause di
incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, di
Assessore e di consigliere Comunale sono stabilite dalla legge.
Non determina il
sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di
Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, l’assunzione della carica di
amministratore di società di capitali con prevalente capitale pubblico o in
posizione di minoranza, o di Consorzio partecipato, purchè il Consiglio
Comunale abbia assunto la delibera di indirizzi previsti dall’art. 13 della L.
81/93.
T I T O L O IV
CAPO I
IL GOVERNO DEI GIOVANI
Art.
37 - Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e
della
Giunta
Comunale dei Giovani
Nell’ambito degli
istituti di partecipazione e di decentramento, sono istituiti il Consiglio
Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e
A tali organi si
applicano, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo
ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Consiglio Comunale,
per il Sindaco e per
Art. 38 - Il Consiglio Comunale
dei Giovani
Il Consiglio
Comunale dei Giovani è composto da un numero massimo di consiglieri pari a
quello dei componenti il Consiglio Comunale, eletti fra tutti gli alunni delle
scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o
frequentanti una scuola del Comune.
I membri del Consiglio Comunale dei Giovani durano in carica due anni e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
Un apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e detta le norme per l’attuazione delle previsioni contenute nel presente titolo.
Art. 39 - Competenze del
Consiglio Comunale dei Giovani
Il Consiglio
Comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei Giovani di Fiumicello,
determina l’indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua
competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni
adottate.
Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell’art.46 del D.Lgs. 267/2000, provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani.
Rientrano
necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Giovani specifiche
attribuzioni nelle seguenti materie:
Politiche ambientali;
Sport;
Tempo libero, giochi e rapporti con l’associazionismo;
Cultura e spettacolo;
Istruzione;
Politiche sociali;
Rapporti con l’UNICEF.
Nel bilancio di
previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il
finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale
dei Giovani, sia per le spese correnti che per gli investimenti.
Il Consiglio Comunale dei Giovani esercita funzioni consultive, propositive e di controllo ed:
esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli Organi del
Comune, il Segretario o i funzionari ritengano di dover sottoporre alla sua
attenzione;
esercita funzioni propositive nell’ambito delle materie di cui al comma 1,
mediante deliberazioni;
esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull’attività degli uffici comunali nell’applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.
Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani si tengono nella sala consiliare del Comune di Fiumicello. Esse sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario del Comune o da un suo delegato.
Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta un apposito regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.
Art. 40 - Il Sindaco dei Giovani
Il Sindaco dei
Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e
delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola
del Comune di Fiumicello.
Viene eletto Sindaco
dei Giovani il candidato che ha ottenuto il più elevato numero di voti nelle elezioni
per il Consiglio Comunale dei Giovani.
Il candidato che ottiene il numero di voti immediatamente successivo a quello ottenuto dal Sindaco dei Giovani, assume le funzioni di consigliere anziano del Consiglio Comunale dei Giovani e presiede lo stesso in caso di assenza od impedimento del Sindaco dei Giovani.
Non appena eletto e
prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Giovani presta formale promessa
nelle mani del Sindaco del Comune di adempiere bene e fedelmente ai propri
compiti ed ai propri doveri.
Il Sindaco dei
Giovani, nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità,
indossa una fascia tricolore.
Chi ha ricoperto per
due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere
del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.
Art. 41 - Competenze del
Sindaco dei Giovani
Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani.
Spetta al Sindaco dei Giovani:
Nominare
Convocare e presiedere il Consiglio Comunale dei
Giovani e
Tutelare le prerogative dei consiglieri e degli Assessori e garantire l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
Esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;
Assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio Comunale dei Giovani e alla Giunta Comunale dei Giovani;
Svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune di Fiumicello;
Curare i rapporti con le autorità cittadine.
Il Sindaco dei
Giovani è tenuto a riunire il Consiglio Comunale dei Giovani in un termine non
superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri dei
Giovani o il Sindaco del Comune di Fiumicello.
Il Sindaco dei Giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune di Fiumicello e della consulenza del Segretario Comunale.
Il Sindaco dei Giovani cura le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani nelle materie demandate alla competenza degli stessi e si assicura che queste stesse vengano portate a regolare esecuzione.
Nei casi in cui non
si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale
dei Giovani o a quelle della Giunta Comunale dei Giovani nelle materie rimesse
alle competenze degli stessi, il Sindaco dei Giovani riferisce, mediante
relazione scritta, al Consiglio Comunale di Fiumicello.
Art. 42 -
Il Sindaco dei Giovani può scegliere gli Assessori dei Giovani, in numero non superiore a due, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio Comunale dei Giovani e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere dei Giovani.
Il
Sindaco dei Giovani comunica al Consiglio Comunale dei Giovani l’avvenuta
nomina dei componenti
Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei Giovani per più di due mandati consecutivi.
Al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri dei Giovani spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.
Il Comune è tenuto a
mettere a disposizione del Sindaco e della Giunta dei Giovani idoneo locale e
fornire i mezzi e le strutture necessarie per gli adempimenti istituzionali.
Tale ufficio costituisce il luogo abituale di lavoro del Sindaco dei Giovani, il quale potrà ricevervi i Giovani che ne abbiano fatto richiesta.
Art. 43 - Competenze della Giunta Comunale dei
Giovani
Alla Giunta Comunale dei Giovani spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e per l’attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati.
Prima
della scadenza del mandato,
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 44 - Partecipazione
popolare
E' istituito un albo
ove vengono iscritti, a domanda e previa valutazione di una commissione, gli
organismi associativi che operano nel Comune.
Per favorire lo sviluppo dei rapporti fra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune e iscritti all'albo potranno essere assicurati vantaggi economici diretti e indiretti secondo le modalità e i criteri che saranno contenuti in apposite forme regolamentari.
Nella domanda di
iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa
attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di
rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo
associativo.
La valorizzazione
delle libere forme associative e di volontariato può essere altresì favorita
attraverso idonee forme di partecipazione all’amministrazione locale.
Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Il
Consiglio Comunale istituisce Consulte nel settore dell’economia, del lavoro,
delle attività sociali, della cultura, dell’istruzione, dello sport, della
tutela dell’ambiente, della qualità della vita e della Pace.
Le
modalità di composizione, nomina, funzionamento e durata delle Consulte sono
stabilite con apposito regolamento.
Tali
organismi di partecipazione all'Amministrazione Comunale potranno prevedere
delle rappresentanze delle associazioni individuate per settore e/o anche per
territorio, per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali
degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi e il
confronto tra le diverse istanze.
Tali organismi di partecipazione possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia.
Può essere altresì prevista per gli stessi, attività consultiva secondo criteri, modalità e procedure stabilite dalle norme regolamentari.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali che abbiano sottoscritto accordi economici o contratti collettivi di lavoro a livello nazionale debbono essere consultate in caso di adozione di atti comunali di carattere generale che abbiano comunque incidenza sull'esercizio delle attività svolte nelle categorie rappresentate.
La
partecipazione popolare potrà esprimersi anche attraverso l'attività delle
Consulte di Frazione.
Ai sensi del precedente comma vengono riconosciute le
Consulte di Frazione secondo i seguenti principi:
la rappresentanza dovrà essere unitaria;
i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da
almeno il 50% degli aventi diritto al voto, nelle rispettive frazioni;
il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un
minimo di tre ed un massimo di cinque per frazione.
Con
apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di indizione, nomina,
funzionamento, pubblicità dei lavori delle Consulte di Frazione.
I cittadini singoli,
le organizzazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono
rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a
promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
A tali istanze,
petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di trenta giorni
dalla data di presentazione degli atti.
Il regolamento determina la procedura delle petizioni, istanze e proposte, i tempi e le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente e lo modalità di intervento del Comune.
Art. 48 - Diritto di accesso
Al
fine di assicurare la trasparenza e la imparzialità dell'attività
amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, di prendere
visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali secondo
le modalità stabilite dal regolamento e secondo le norme legislative in vigore.
Art. 49 - Diritto di
informazione
Tutti gli atti
dell’Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal regolamento
di cui all’articolo precedente.
Al fine di garantire
il diritto all’informazione l’Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi
tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio, anche
di mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di
conoscenza degli atti.
Gli strumenti di
informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della
legislazione vigente, attraverso dispositivi regolamentari e specifici atti
organizzativi interni. Al fine di assicurare la trasparenza e la imparzialità
dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, di
prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali
secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le norme legislative in
vigore.
Art. 50 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Fatti salvi i casi
di cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non
sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo
dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a
produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.
Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal capo III - art. 7 e seguenti della legge 241/90.
Art. 51 - Referendum
consultivo
E' ammesso
referendum consultivo sui problemi di rilevanza generale interessanti l'intera
collettività Comunale ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati o il
10% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31
dicembre dell'anno precedente la richiesta.
Le richieste di referendum vanno presentate al Segretario Comunale che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.
Non
è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio, assunzione di mutui;
espropriazioni per pubblica utilità;
nomine e designazioni di cui all'art. 42, lettera m) del D.Lgs.267/2000;
qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.
Revisione dello Statuto Comunale.
Il regolamento
disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei
quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il quorum per la validità
della consultazione.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi, altrimenti è dichiarata respinta.
Se l'esito è stato
favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni
dalla proclamazione dei risultati, le deliberazioni sull'oggetto del quesito
sottoposto a referendum.
Art. 52 - Il Difensore Civico
A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale, può essere istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individuando il nominativo tra una terna di candidati indicati dalle associazioni di difesa dei consumatori, dal movimento del volontariato e dall'associazionismo.
Il regolamento sulla partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.
Le modalità dell'esercizio delle sue funzioni, la definizione delle prerogative, mezzi, rapporti nei confronti dell'Amministrazione, saranno disciplinate da apposito regolamento.
T I T O L O V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 53 - Principi e criteri
direttivi
Per conseguire i
fini dell'efficienza nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e
dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, secondo i seguenti
criteri informatori per l'organizzazione del lavoro.
Questo può articolarsi come segue:
per migliorare sia l'utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro) superando l'attuale rigidità dell'organico e consentendo la necessaria mobilità interna, sia la distribuzione delle risorse;
per individuare criteri di valutazione delle produttività
e la distribuzione dei relativi incentivi;
per razionalizzare e semplificare le procedure,
migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro in ottemperanza alla legge
07.08.1990 n. 241 sull'azione amministrativa;
per l'introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate che consentano lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.
Art. 54 - Organizzazione dei
servizi, uffici e del personale
Nel rispetto dei
principi e dei criteri di cui al precedente articolo, e dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio Comunale,
Il
suddetto regolamento si uniforma al principio secondo il quale agli organi di
governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo, intesa quale
autonoma potestà di determinare obiettivi, finalità e priorità dell’azione
amministrativa e di verficarne il risultato, mentre al Segretario
Comunale/Direttore generale ed ai funzionari responsabili compete individuare e
stabilire, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e normative, le
modalità operative e gestionali più idonee dal punto di vista amministrativo,
tecnico e contabile per il perseguimento degli obiettivi assegnati.
La
dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e
quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle
funzioni e dei servizi gestiti dal Comune e alle disponibilità finanziarie.
Il
Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di
funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con
apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento
dell’attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
Il
regolamento di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto delle vigenti norme in
materia, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento
e la riammissione in servizio.
Art. 55 - Segretario Comunale
Il Segretario
Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell'apposito Albo.
Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
Lo
stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il Segretario Comunale in particolare:
svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
presiede le commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri in materia, fissati dalla normativa regolamentare del Comune;
esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
Nei casi di
conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale
spettano i compiti previsti dall’art.108 del D.Lgs.267/2000. Allo stesso viene
corrisposto un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di conferimento
dell’incarico.
Art. 56 - Funzioni gestionali
L’articolazione della struttura gestionale individua le figure professionali incaricate di compiti direttivi nella gestione amministrativa, quali responsabili degli uffici e servizi.
Ad essi compete l’autonomia operativa per le procedure attuative, l’organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, la gestione del personale assegnato, finalizzate alla realizzazione dei programmi fissati dall’Amministrazione.
Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi servizi e uffici e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ogni dipendente è altresì direttamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione, del Segretario Comunale/Direttore generale, dei responsabili dei servizi e degli uffici degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
I responsabili dei
servizi con funzioni direttive emanano le ordinanze di carattere ordinario in
applicazione di norme legislative e regolamenti o su indirizzo del Sindaco.
Le
ordinanze di cui al comma precedente devono essere pubblicate per 15 giorni
consecutivi all'Albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere
sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere
accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
Art. 57 - Collaborazioni
esterne
Il Comune può
ricorrere a collaborazioni esterne sia per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, conferendo incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs.165/2001, che per
prestazioni ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e
con contratto a termine.
Il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione deve contenere:
la durata a tempo determinato;
il trattamento economico;
la natura privatistica del rapporto;
le possibilità d'interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi;
il riscontro della carenza di personale professionalmente idoneo allo svolgimento del servizio di cui trattasi.
T I T O L O V
I
ORDINAMENTO
FINANZIARIO
CAPO I
AUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 58 - Finanza locale
Il Comune ha
l'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della
finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
I trasferimenti
erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo generalizzato ma che tendono a un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.
Lo
Stato e
CAPO II
CONTABILITA’
Art. 59 - Contabilità e
bilancio
Il Consiglio
Comunale delibera entro il 31 Dicembre di ogni anno il bilancio di previsione
per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, integrità,
veridicità e pareggio economico e finanziario.
Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Gli impegni di spesa devono essere assunti pena la nullità di diritto degli atti previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.
I risultati
gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrante nel
rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capi-gruppo consiliari e ai revisori del conto almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.
Le osservazioni
sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere
depositate per iscritto alla segreteria Comunale almeno tre giorni prima della
seduta consiliare.
Art. 60 - Ordinamento
contabile e disciplina dei contratti
L'ordinamento
contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti
saranno disciplinati da apposito regolamento.
Art. 61 - Revisione
economico-finanziaria
Il Consiglio
Comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto e a maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica, un revisore fra gli esperti di cui all'art.
234, 3° comma, del D.Lgs.267/2000.
Non può essere eletto revisore dei conti parente o affine entro il quarto grado a componenti della Giunta Comunale.
Il revisore non è revocabile salvo l'inadempienza del mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
La partecipazione alle sedute è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto; l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato dato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'organo di deliberare.
Il revisore
collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di
indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto
consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capi-gruppo con l'avviso di
convocazione della relativa seduta consiliare.
Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi secondo le norme del regolamento di contabilità al fine di attivare controlli interni di gestione.
Il
revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al dovere con
diligenza.
Nel caso in cui il
numero degli incarichi di revisore superi il numero massimo di cinque previsto
per i Comuni fino a 9.999 abitanti, il revisore dovrà far pervenire al
Ministero degli Interni una dichiarazione dalla quale risulti per quali
incarichi abbia optato.
Il revisore, dopo lo
svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari è rieleggibile per una
sola volta.
L'incarico di
revisore non può essere esercitato da membri del Comitato Regionale di
Controllo, nè da dipendenti delle Regioni, Province, Comunità Montane,
relativamente agli Enti compresi nelle rispettive Regioni.
Art. 62 - Potestà impositiva
Il Comune, in
conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe.
Esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27/07/2000 n°212, con particolare riferimento alle capacità contributive dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
T I T O L O V I
I
CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 63 - Regolamenti comunali
Fino all'adozione dei regolamenti di esecuzione del presente Statuto restano in vigore nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, gli attuali regolamenti comunali.
Art. 64 - Modifiche allo Statuto
1) Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
2) Le proposte respinte non potranno essere ripresentante se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.
3) La deliberazione di abrogazione totale al presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.
Art. 65 - Abrogazione di norme
contrastanti
Ogni
e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti
in essere dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale antecedenti all'adozione
del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si
intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.
Art. 66 - Entrata in vigore
1) Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.
2) Lo Statuto, nel periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale dello Stato.